Art. 1 – NATURA
La Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.
Art. 2 – PERSONALITÀ GIURIDICA
La Caritas Italiana è persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico ed è civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico. Essa ha sede in Roma ed è legalmente rappresentata dal suo Presidente.
Art. 3 – COMPITI
I compiti della Caritas Italiana, in conformità all’art. 1, sono i seguenti:
a) collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l’animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo;
b) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;
c) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verifichino sia in Italia che all’estero;
d) in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:
– realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l’azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;
– promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;
– contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.
Art. 4 – ORGANI
Gli organi della Caritas Italiana sono:
– la Presidenza;
– il Presidente;
– il Direttore;
– il Tesoriere;
– il Consiglio Nazionale;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
Art. 5 – PRESIDENZA
La Presidenza è formata dal Vescovo Presidente, da due Vescovi eletti dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana tra i componenti la Commissione Episcopale per il servizio della carità, dal Direttore, dal Tesoriere e da tre Delegati regionali eletti dal Consiglio Nazionale.
Essa si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi.
In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Vescovo più anziano per ordinazione o per età.
Per la validità delle riunioni occorre che siano presenti il Presidente o uno dei Vescovi e almeno quattro degli altri membri.
L’assenza ingiustificata a due riunioni consecutive determina la decadenza dei membri eletti dal Consiglio Nazionale. La decadenza è dichiarata dal Presidente e il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione. I Vice Direttori partecipano alle riunioni senza diritto di voto, e uno di essi funge da segretario.
Art. 6 – PRESIDENTE
Il Presidente è il Vescovo che presiede la Commissione Episcopale per il servizio della carità, organo della Conferenza Episcopale Italiana.
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente la Caritas Italiana;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza;
c) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
d) tiene contatti con la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e riferisce sull’attività della Caritas Italiana al Consiglio Episcopale Permanente e all’Assemblea generale della Cei ogni volta che ne è richiesto o egli stesso lo ritenga opportuno;
e) può delegare l’esercizio di determinate funzioni al Direttore.
Art. 7 – COMPITO DELLA PRESIDENZA
La Presidenza:
a) coadiuva il Presidente nell’assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto;
b) redige i programmi di attività, che sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio Nazionale;
c) approva il piano di copertura economica del programma annuale di attività e il bilancio annuale consuntivo, da sottoporre a norma dell’art. 17 all’approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
d) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione;
e) in caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
f) nomina uno o più Vice Direttori;
g) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Tesoriere;
h) delibera sul regolamento del personale, sull’assunzione del personale, sulla nomina dei consulenti e sull’ordinamento interno degli uffici;
i) presenta al Consiglio Nazionale eventuali proposte di modificazione dello Statuto da sottoporre, con il voto favorevole del medesimo Consiglio, all’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana;
l) presenta al Consiglio Nazionale per la approvazione il Regolamento della Caritas Italiana.
Art. 8 – IL DIRETTORE
Il Direttore viene nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana sentita la Presidenza della Caritas Italiana.
Il Direttore dirige l’attività ordinaria della Caritas Italiana secondo le deliberazioni della Presidenza e gli indirizzi del Consiglio Nazionale, ed esercita, ai sensi dell’art. 6/e, le funzioni anche rappresentative a lui eventualmente delegate dal Presidente.
Art. 9 – VICE DIRETTORI
Il Direttore è coadiuvato da uno o più Vice Direttori, nominati dalla Presidenza.
I Vice Direttori:
a) collaborano con il Direttore nella esecuzione delle attività e in particolare nel coordinamento degli uffici, secondo il mandato ad essi conferito dalla Presidenza;
b) uno di essi è designato dalla Presidenza a sostituire il Direttore in caso di assenza;
c) uno di essi, a norma degli artt. 5 e 11, funge da Segretario delle riunioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale.
Art. 10 – TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza.
Il Tesoriere:
a) amministra il patrimonio e i fondi della Caritas Italiana, e i contributi ad essa comunque provenienti, secondo le direttive della Presidenza;
b) presenta il piano di copertura del programma annuale e il bilancio consuntivo;
c) cura la tenuta dei libri contabili.
Art. 11 – CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale si compone:
a) dei tre Vescovi membri della Presidenza;
b) del Direttore e del Tesoriere;
c) di un Delegato per ciascuna Regione ecclesiastica (presbitero, o diacono, o membro di Istituto di vita consacrata o di società di vita apostolica, o laico) nominato dalla rispettiva Conferenza Episcopale;
d) di quattro membri nominati rispettivamente dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (Cism), dalla Unione delle Superiori Maggiori d’Italia (Usmi), dalla Conferenza degli Istituti Missionari Italiani (Cimi) e dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (Ciis);
e) di quattro laici eletti dalla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali.
Il Consiglio Nazionale è presieduto, in assenza del Presidente, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno.
L’assenza ingiustificata dalle riunioni per due volte di seguito determina automaticamente la decadenza da Consigliere.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza dei due terzi dei membri. Gli assenti giustificati sono computati tra i presenti.
I Vice Direttori partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto, e uno di essi funge da Segretario.
Art. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale:
a) delibera, su proposta della Presidenza, le modifiche allo Statuto da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana per l’approvazione;
b) approva il Regolamento della Caritas Italiana;
c) elegge tre Delegati regionali quali membri della Presidenza;
d) nomina il Tesoriere, su proposta della Presidenza;
e) approva proposte di indirizzo sulla diaconia della carità presentate dalla Presidenza e ne elabora di proprie;
f) chiede l’approvazione ai competenti organi della Conferenza Episcopale Italiana per le dichiarazioni e i documenti importanti, che intende pubblicare;
g) approva il programma annuale di attività.
Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. Esso è composto da tre membri, il più anziano dei quali ha la funzione di Presidente. Il Collegio dei Revisori:
a) è garante della correttezza della gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
b) controlla le operazioni finanziarie;
c) redige e presenta alla Presidenza della Caritas una relazione scritta annuale, che viene allegata al bilancio consuntivo da sottoporre alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a norma degli artt. 7/c e 17.
Art. 14 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI
La Caritas Italiana aderisce alla Caritas Internationalis.
La Caritas Italiana mantiene rapporti di intesa e di collaborazione con gli organismi nazionali, italiani ed esteri, e con gli organismi internazionali di ispirazione cristiana che svolgono attività attinenti alle sue finalità.
Su mandato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e nel quadro degli accordi concordatari vigenti, la Caritas Italiana cura speciali rapporti con le istituzioni civili, anche al fine di attuare particolari iniziative e servizi.
Art. 15 – CONSULTA DELLE OPERE CARITATIVE E ASSISTENZIALI
La Caritas Italiana partecipa alla Consulta delle Opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 16 – RAPPORTI CON GLI ORGANISMI E GLI UFFICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
La Caritas Italiana mantiene rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana, a norma dello Statuto della medesima.
In particolare partecipa a riunioni congiunte indette dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana per il coordinamento delle attività.
Art. 17 – PROGRAMMA E BILANCIO
a) La Caritas Italiana sottopone alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana entro il mese di settembre di ciascun anno il programma e la copertura finanziaria per la approvazione vincolante, che deve essere comunicata entro 30 giorni dalla presentazione.
b) La Caritas Italiana presenta ogni anno entro il mese di maggio alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per l’approvazione una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e il bilancio consuntivo.
c) Le raccolte generali per interventi in caso di calamità, da indire a norma dell’art. 3/c, devono essere autorizzate volta per volta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana; sulla utilizzazione delle offerte raccolte deve essere data particolareggiata relazione al Consiglio Nazionale e alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 18 – MEZZI ECONOMICI
La Caritas Italiana non gestisce opere e non possiede beni immobili, se non a fini istituzionali. Essa trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:
a) dai redditi di beni patrimoniali;
b) da raccolte ordinarie e straordinarie;
c) da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni.
Art. 19 – DESTINAZIONE DELLE OFFERTE
In conformità al can. 1267, § 3 del codice di diritto canonico le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.
Art. 20 – ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Per gli atti di straordinaria amministrazione, relativi ad importi che superino la somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292, § 1 del codice di diritto canonico, la Caritas Italiana dovrà richiedere l’autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
Tale autorizzazione non è richiesta per il trasferimento a destinazione delle offerte raccolte per interventi in caso di calamità o per la realizzazione di progetti di sviluppo.
Art. 21 – DELEGATI REGIONALI
I Delegati Regionali vengono nominati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali ai sensi dell’art. 11/c, su proposta dei Direttori delle Caritas Diocesane della Regione, che presenteranno una terna di nomi scelti fra gli stessi Direttori delle Caritas Diocesane. I Delegati Regionali:
a) fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale;
b) collaborano alla realizzazione delle delibere e degli indirizzi delle Conferenze Episcopali Regionali, circa i problemi della testimonianza di carità;
c) tengono i collegamenti tra le Caritas Diocesane della rispettiva Regione, le assistono nella loro attività, ne guidano le iniziative comuni, specialmente quelle di carattere formativo.
Art. 22 – RAPPORTI CON LE CARITAS DIOCESANE
La Caritas Italiana collabora con le Caritas Diocesane, ma non assume alcuna responsabilità in ordine al loro operato.
Art. 23 – DURATA DELLE CARICHE
Il Direttore, i Vice Direttori, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per un quinquennio, e non possono essere rinnovati oltre il secondo quinquennio consecutivo.
I Delegati Regionali e gli altri membri del Consiglio Nazionale durano in carica un quinquennio e non sono rinnovabili.
Ai fini del presente articolo vengono tenuti in considerazione gli anni già maturati all’entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 24 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di soppressione della Caritas Italiana il suo patrimonio è devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, che lo destinerà a fini caritativi.
Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo che avrà ottenuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana e trascorso un mese dalla sua pubblicazione sul “Notiziario” della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 26 – NORME DI RINVIO
Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme dell’ordinamento canonico e alle disposizioni vigenti in materia di enti ecclesiastici.